Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni (art. 13 d.lgs. 33/2013)

 

  • La norma
    1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
    a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze;
    b) all’articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; (lettera così modificata dall’art. 12 del d.lgs. n. 97 del 2016)
    c) all’illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante l’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche; d) all’elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

 

  • Ambito soggettivo di applicazione

– Pubbliche amministrazioni ex art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 e Autorità amministrative indipendenti– Rif. Pubbliche amministrazioni

– Ordini e collegi professionali nazionali e territoriali  – Rif. Ordini e collegi professionali nazionali e territoriali

– Società in controllo pubblico, Enti di diritto privato in controllo pubblico, Enti pubblici economici – Rif. Società in controllo pubblico, Enti di diritto privato in controllo pubblico, Enti pubblici economici

 

Pagina aggiornata: 16 Dec 2025

Pubblicata in data: 09/04/2024